Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Ultima modifica 28 novembre 2023

Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge sul “testamento biologico” o “bio testamento”.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le DAT devono essere redatte dal cittadino in uno dei seguenti modi: per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario incaricato del Comune. Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT. Alcune associazioni  o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT.

Con le medesime forme, le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento personalmente dal dichiarante presso l’Ufficio di stato civile. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT nelle forme sopra illustrate, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Il cittadino che redige il suo biotestamento, può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne  e capace di intendere e di volere, la quale può firmare l’accettazione della nomina sulle DAT stesse o accettarla con atto successivo.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non, residenti nel Comune di Monticiano e si limita a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate:

  • il numero progressivo
  • il nome e l'indirizzo del dichiarante, del fiduciario e di eventuale fiduciario supplente
  • la data di consegna.

ll trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro. Sarà cura del Comune avvisare il nuovo Comune di residenza dell’esistenza delle DAT depositate, che potranno comunque essere annullate o modificate in qualsiasi momento per scritto.

Modalità di iscrizione al Registro
Il cittadino per procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso gli uffici del Comune di Monticiano, dovrà presentarsi personalmente con un documento d’identità valido presso l'Ufficio Stato Civile e compilare il modulo di richiesta di iscrizione al registro per deposito della DAT (allegato). Dopo le opportune verifiche, l'ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della DAT, inserirà i dati nel sistema e rilascerà una ricevuta sul modulo di richiesta, consegnandone copia al cittadino e, se richiesto, anche al fiduciario e al fiduciario supplente.

Si ricevono esclusivamente le DAT di cittadini residenti nel Comune di Monticiano. L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alle redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare l'identità e la residenza del dichiarante e l’identità del fiduciario.

Accesso al Registro
Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante e, solo se espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha eventualmente redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.  

Consegna delle DAT
Le DAT possono essere consegnate al dichiarante e al suo fiduciario; a seguito di regolamento attuativo della legge, non ancora uscito, che deve stabilirne le modalità, anche alle strutture sanitarie di ricovero.

Per informazioni: Ufficio Stato Civile

Informativa-DAT
28-11-2023

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